Lo Statuto

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Statuto dell'associazione Nkosi Johnson

TITOLO I. Denominazione, Oggetto, Sede

Art. 1
È costituita tra i dipendenti della Circumvesuviana s.r.l. una Associazione denominata Nkosi Johnson, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo tale denominazione viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale a favore di bambini, famiglie o comunità nel bisogno, ovunque esse si trovino, e a qualunque fede politica o religiosa esse appartengano, con particolare riferimento all’adozione a distanza.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
A titolo meramente esemplificativo e pertanto non esaustivo, sono considerate attività connesse a quelle istituzionali: l’organizzazione di manifestazioni artistico-culturali finalizzate alla raccolta pubblica di fondi, la diffusione dietro compenso di gadgets o materiale informativo, l’organizzazione di pesche di beneficenza.

Art. 3
La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2100.

Art. 4
L’Associazione ha sede in Napoli, Corso Garibaldi, 387.

 
TITOLO II. Patrimonio

Art. 5
 Il patrimonio è formato:

  1. dal patrimonio iniziale di € 250,00 versato dai fondatori all’atto della costituzione;
  2. dalle quote sociale ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  3. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  5. da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
  6. dai risultati derivati dalla gestione da indicare nel bilancio come Avanzo o disavanzo di gestione.

TITOLO III. Associati

Art. 6
Possono essere Soci i dipendenti della Circumvesuviana s.r.l. in servizio attivo e quelli posti in quiescenza.
Per associarsi occorre presentare domanda motivata al Comitato Direttivo.
All’atto di ammissione gli Associati sottoscrivono dichiarazione mediante la quale si impegnano a versare la quota dell’iporto che verrà annualmente stabilito dall’Assemblea.
Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7
La qualità di Associato si perde per decesso, recesso, o esclusione.
Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota associativa.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata dallo svolgimento di attività in contrasto con i principi della Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

 Art. 8
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV. Assemblea

Art. 9

Gli Associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale e nei posti di lavoro almeno 15 giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare pi di cinque Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio Direttivo da essa liberamente eletto. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per essa.
I Soci che partecipano all’assemblea hanno diritto di voto.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

  1. all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  2. all’importo delle quote associative;
  3. alla nomina del Comitato Elettorale;
  4. ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci oppure dal Collegio Sindacale per i compiti ad esso attinenti.
Per la validità della sua costituzione oe delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
All’Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente Statuto; essa viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta presentata per iscritto da parte di almeno 1/3 dei Soci.
Essa delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati.
L’Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra gli intervenuti.
Il Presidente controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di votazione segreta l’Assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da 3 membri.

TITOLO V. Amministrazione

Art. 10
Il Comitato Direttivo è composto da sette membri eletti tra i Soci secondo le modalità stabilite dal Comitato Elettorale.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà gli altri membri in sostituzione dei membri mancanti nominando il primo dei non eletti alle più recenti elezioni; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere, il quale cura la contabilità ed ha i poteri di firma congiunti col Presidente, ed il Segretario il quale redige i verbali delle Assemblee e custodisce gli atti dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Il Comitato Direttivo stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consulenti tecnico-scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera c) comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

TITOLO VI. Presidente

Art. 11
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

TITOLO VII. Collegio Sindacale

Art. 12
Il Collegio Sindacale è eletto dai Soci secondo le modalità stabilite dal Comitato Elettorale. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

TITOLO VIII. Bilancio

Art. 13
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso. Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 14
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO IX. Norme di chiusura

Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice Civile e alle Leggi in materia.

 

 

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